Doppia asseverazione debiti/crediti fra Comune e partecipate: il warning della Corte dei conti

L’obbligo – sancito dal citato art. 11, comma 6, lett. j, del Decreto Legislativo n. 118/2011 – di allegare al rendiconto, nell’ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l’insorgenza di eventuali discordanze, risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell’ente locale e della partecipata: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 362/2023/PRSE, depositata lo scorso 20 dicembre.

L’obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, parere n. 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma, secondo cui “in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”. A tal proposito, i giudici hanno ricordato che la disposizione ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell’ente pubblico controllante.

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