Attribuzione di vantaggi economici a privati senza la predeteminazione dei criteri: scatta la responsabilità erariale
Risponde di danno erariale il dipendente pubblico che attribuisce vantaggi economici a privati senza la predeterminazione dei criteri a cui attenersi per l’individuazione dei beneficiari: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Umbria, nella sent. n. 84/2023, depositata lo scorso 5 dicembre e riguardante, nello specifico, il comportamento di alcuni funzionari pubblici (fra i quali un dipendente della provincia e alcuni dipendenti comunali) che avevano concesso ad un privato, in assenza della corretta procedura, sia ingenti somme a fondo perduto sia un immobile pubblico (senza corrispettivo) per la realizzazione di un polo universitario di biotecnologie.
Ed infatti, l’art. 12, comma 1, della Legge n. 241/1990 prevede espressamente che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”. Si tratta di una norma espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., palesemente violati nel caso specifico.