È inammissibile, dal punto di visto soggettivo, la richiesta di parere rivolta dal vicesindaco alla Corte dei conti, se non viene indicato espressamente l’impedimento del Sindaco: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. Liguria, nella delib. n. 125/2023/PAR, depositata lo scorso 6 dicembre.
Per quanto concerne il profilo dell’ammissibilità soggettiva, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (delib. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG), questo aspetto sottende l’analisi della legittimazione soggettiva “esterna” ed “interna”.
La prima, intesa come legittimazione a richiedere pareri alle sezioni regionali di controllo, “appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito” (delib. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). L’elencazione dei soggetti legittimati a richiedere pareri alle Sezioni regionali, contenuta nell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, è stata ritenuta tassativa dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. Autonomie, delib. n. 13/AUT/2007), che è altresì intervenuta per meglio delineare i confini di tale previsione (ad esempio, sancendo che la legittimazione a richiedere pareri possa essere riconosciuta anche in capo alle Unioni di comuni limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall’Unione stessa, posto che a tal fine questa può essere assimilata al comune in quanto proiezione dei singoli enti partecipanti finalizzata all’esercizio congiunto di funzioni di competenza comunale – Sez. Autonomie, delib. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG).
Per quanto concerne la “legittimazione soggettiva interna”, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che questa “riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell’ente nella richiesta di parere” e che, pertanto, nel caso di un Comune “… ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL, è il Sindaco il legale rappresentante dell’ente comunale e, pertanto, tale figura istituzionale costituisce organo di vertice politico con legittimazione soggettiva interna ed esterna a sollecitare l’esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti” (delib. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).
Tuttavia, sempre con riferimento ai Comuni, sono possibili ipotesi in cui la “legittimazione soggettiva interna” a sollecitare la funzione consultiva della Corte dei conti può essere riconosciuta anche in capo a soggetti diversi dal Sindaco, ossia al vicesindaco. Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi di impedimento permanente (art. 53, comma 1, TUEL) o temporaneo (art. 53, comma 2, TUEL) del Sindaco, con conseguente sostituzione da parte del Vicesindaco. Nella prima ipotesi si verifica “… un esercizio delle funzioni vicarie che si concretizza in una vera e propria reggenza a seguito di eventi di particolare rilievo” (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 236/2018/PAR ed Emilia-Romagna, delib. n. 173/2023/PAR), mentre nella seconda si determina una supplenza temporanea.
In tali casi, posto che le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco a titolo di reggenza ovvero di supplenza temporanea, è possibile considerare ammissibile soggettivamente la richiesta sottoscritta da quest’ultimo, in quanto, in tal caso, organo munito di rappresentanza legale esterna. Tuttavia, occorre precisare che, a tal riguardo, la Sezione delle Autonomie, nella già richiamata deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, ha puntualizzato che, ai fini della legittimazione a richiedere pareri alla Corte dei conti, devono comunque essere esplicitate le circostanze che abilitano la sostituzione del Sindaco, giungendo, quindi, all’enunciazione del seguente principio di diritto: “Ai fini dell’ammissibilità soggettiva, nella richiesta di parere inoltrata, alla Sezione regionale di controllo, dal vicesindaco devono essere indicate espressamente le circostanze di cui all’art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (impedimento permanente o temporaneo, decadenza o decesso del Sindaco) che legittimano l’esercizio delle funzioni vicarie”.
Nel caso oggetto di valutazione dei giudici contabili liguri, la richiesta di parere recava la firma del vicesindaco senza alcun riferimento ai presupposti previsti nel suddetto art. 53 TUEL.
La già menzionata richiesta, quindi, non risultando formulata nell’esercizio di funzioni vicarie, è stata considerata inammissibile sotto il profilo soggettivo.