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Accoglibile l’istanza di accesso priva degli estremi dei documenti da visionare ma sufficientemente circoscritta

Se la richiesta è sufficientemente circoscritta, deve accogliersi la richiesta di accesso anche se priva degli estremi utili per la puntuale indicazione dei documenti da visionare: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 16 novembre 2023, n. 6301.

Nel caso specifico, l’interessato aveva chiesto l’accesso agli atti della Giunta, del Consiglio Comunale e dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione comunale ha rinnovato il vincolo di esproprio gravante sui lotti di terreni di sua proprietà, indicando un ampio lasso temporale (“dal 2010 ad oggi”) e senza la puntuale identificazione (numerica e per data) dei documenti dei quali era chiesta l’ostensione ex Legge n. 241/90: secondo i giudici, tuttavia, tali circostanze non rendevano l’istanza di accesso documentale generica – o, a fortiori, esplorativa –, risultando sufficientemente circoscritto l’ambito oggettivo di riferimento della richiesta ostensione, tale cioè da porre gli Uffici comunali in condizione di esperire le opportune ricerche al riguardo (TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 2 maggio 2023, n. 2658).

I giudici hanno condiviso l’orientamento secondo cui l’onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell’atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l’indicazione dell’oggetto e dello scopo proprio dell’atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l’Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 5 gennaio 2022, n. 98; cfr. anche, in senso analogo, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 30 gennaio 2020, n. 787: “Il richiedente, nell’ambito dell’accesso agli atti amministrativi, anche se non obbligato ad indicare nella richiesta d’accesso specifici dati, quali numero di protocollo o data dell’atto, deve indicare in modo preciso e circoscritto, pure attraverso il contenuto, i documenti di cui domanda l’ostensione“).