Come è noto, l’art. 159, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
- pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- espletamento dei servizi locali indispensabili.
Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al citato comma 2, occorre che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sent. 17 giugno 2003, n. 211, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso.
Sull’argomento il TAR Campania, Salerno, sez. III, con la recente sent. 30 novembre 2023, n. 2818, ha evidenziato che la delibera di impignorabilità non può essere opposta al creditore che richiede l’ottemperanza di un pagamento se il Comune ha comunque adottato, dopo l’adozione della medesima, determine di impegno di spesa e liquidazione per debiti estranei a quelli contemplati nella delibera di Giunta.