Vizi di sottoscrizione dell’offerta formulata da un RTI costituendo: le indicazioni della giurisprudenza
Come è noto, in merito ai vizi di sottoscrizione dell’offerta formulata da un RTI costituendo non è dato registrare in giurisprudenza un orientamento univoco.
Un primo indirizzo, muovendo dal presupposto che la sottoscrizione sia non solo strumento di certificazione della provenienza e della sua integrità ma anche fonte di vincolo per il proponente, ne stigmatizza la mancanza come vizio d’invalidità e irricevibilità dell’offerta, non surrogabile per soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 dicembre 2022, n. 11091; sez. IV, sent. 27 ottobre 2022, n. 9165; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 19 gennaio 2022, n. 648; sez. II, sent. 9 novembre 2020, n. 11598).
Secondo altro indirizzo, invece, i vizi della sottoscrizione rilevano solo se e in quanto rechino incertezza assoluta sul contenuto o la provenienza dell’offerta, mentre in caso contrario un’eventuale esclusione sarebbe illegittima (TAR Piemonte, sez. I, sent. 6 luglio 2023, n. 651; TAR Valle d’Aosta, sez. I, sent. 17 marzo 2023, n. 19; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 giugno 2020, n. 3973; sez. III, sent. 19 marzo 2020, n. 1963; cfr. altresì il parere di precontenzioso approvato dall’ANAC con deliberazione n. 420 del 15 maggio 2019).
Tale secondo orientamento è stato, di recente, ritenuto preferibile dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 13 novembre 2023, n. 892, per una serie di molteplici ragioni:
- in primo luogo, si pone nella direttrice dei principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme che, nella fattispecie di partecipazione di RTI non ancora costituito, sono perseguiti attraverso la ricognizione di indici di effettiva riconducibilità del documento ai suoi autori, idonei ad assicurarne, sul piano sostanziale, la relativa provenienza. Di contro, l’assunzione di responsabilità deriva, più che dalla firma in sé, dalla presentazione dell’offerta in gara, cui conseguono obblighi precisi, quali: il vincolo per un periodo minimo, il divieto di proporre altre offerte, l’irrevocabilità della proposta in caso di aggiudicazione; sicché un’eventuale esclusione per difetto di sottoscrizione si rivelerebbe sproporzionata e in contrasto con l’art. 30, comma 1, del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016);
- in secondo luogo, l’interpretazione sostanzialistica appare maggiormente conforme ai canoni direttivi posti dalla Legge Delega n. 11/2016, sui quali è plasmato il previgente Codice (e, almeno in parte, riconducibili anche ai nuovi principi codificati dal nuovo Codice di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023) e, segnatamente, al criterio di semplificazione delle procedure e a quello di riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti.
- in terzo luogo, intercetta i principi di economicità e libera concorrenza giacché evita che, in esito a un errore riconoscibile dalla stazione appaltante, sia preclusa la partecipazione di imprese che potrebbero essere dotate dei requisiti per svolgere l’appalto e presentare una proposta competitiva, con danno per l’interesse pubblico, oltre che per quello privato;
- da ultimo, si esclude la possibile violazione della par condicio in quanto, nel ravvisare la riconducibilità dell’offerta a una o più imprese, la stazione appaltante non dà adito ad alcuna modifica della stessa, ma semplicemente interpreta e qualifica le dichiarazioni contenute nei vari documenti.
Precipitato dell’adesione alla prospettiva in esame è il necessario ricorso al metodo casistico per determinare quando, in concreto, sussistano i presupposti di riconducibilità dell’offerta alle imprese che l’hanno predisposta e presentata, occorrendo vagliare le specifiche caratteristiche dell’omissione documentale e le modalità di presentazione dell’offerta.
Nel caso specifico, i giudici torinesi hanno ritenuto positivamente valutabile a favore dell’imputabilità dell’atto al raggruppamento nel suo insieme la comprovata sottoscrizione:
- del modello del costo della manodopera da parte di tutti gli operatori in relazione alla complessiva offerta economica;
- la dichiarazione, formulata nella sede della documentazione amministrativa, con cui il costituendo raggruppamento attestava come remunerativa l’offerta economica presentata;
- la presentazione dell’offerta tramite procedura telematica, che richiedeva il preventivo accreditamento presso il sistema, la tracciabilità e immodificabilità del flusso di dati e la rigida cadenza di inoltro della domanda (che non consentiva di accedere al passaggio successivo senza previo completamento del precedente e culmina con il sincronico invio di tutte le articolazioni della proposta), avvalorando anche sul piano formale il carattere unitario dell’offerta, nella misura in cui le sue diverse componenti erano trasmesse contestualmente, previa sottoscrizione del documento d’offerta che ne garantisce l’integrità.