1

Il valore da riconoscere al patteggiamento penale nel giudizio di responsabilità erariale

La sentenza penale resa a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è priva di automatica efficacia nell’ambito del giudizio contabile ma costituisce, in ogni caso, un elemento probatorio valutabile da parte del giudice contabile, al pari degli altri elementi di giudizio, secondo quanto oggi previsto dall’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come novellato dal Decreto Legislativo n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Sardegna, nella sent. n. 197/2023, depositata lo scorso 6 dicembre.

Su tale aspetto, giova ricordare che già in passato la giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, sez. III App., sent. n. 348/2019) aveva affermato che “pur non determinandosi un accertamento insuperabile di responsabilità nei giudizi civili ed amministrativi, e, neppure un automatismo nell’efficacia dei fatti accertati, vi è un indiscutibile elemento di prova per il giudice del merito che esclude la sussistenza di aspetti legittimanti l’assoluzione e che, quindi, ben può essere valutata dal giudice contabile al pari degli altri elementi di giudizio” (in termini: Corte dei conti, sez. II App., sent. n. 318/2020; a seguito della “Riforma Cartabia”, nello stesso senso Corte dei conti, sez. II App., sent.  n. 237/2023; sez. Toscana, sent. n. 307/2023; sez. Lombardia, sent. n. 20/2023; sez. Umbria, sent. n. 38/2023; sez. giur. Piemonte 57/2023).