Come è noto, le spese economali costituiscano un’eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti (l’art. 153 TUEL parla espressamente di «spese di ufficio di non rilevante ammontare») e sono dirette solo a fronteggiare esigenze impreviste inerenti, nella specie, alle «forniture non continuative di beni e servizi non programmabili e/o non disponibili a magazzino« ovvero ad altre spese urgenti, espressamente tipizzate, in ordine al quale il ricorso all’ordinario procedimento di spesa, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa; ciò giustifica il ricorso ad una procedura che si pone in oggettiva tensione con il principio di concorrenzialità.
Proprio tale aspetto, secondo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Liguria, nella sent. n. 105/2023, depositata lo scorso 6 dicembre, implica la duplice necessità di stanziare fondi non eccessivamente capienti e di prevedere nel regolamento un limite oggettivo di spesa che non sia del tutto discrezionale ed opinabile, quale è l’attuale riferimento alle spese di non rilevante ammontare; ciò al fine di evitare abusi gestionali nei confronti dei quali l’economo non abbia la capacità e forza di contrapporsi.