L’offerta che presenta un ribasso percentuale pari alla soglia di anomalia, calcolata dalla stazione appaltante secondo il metodo di cui alla lett. A) dell’All. II.2 del nuovo Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023), deve essere esclusa automaticamente insieme alle offerte di ribassi superiori: è quanto affermato dall’ANAC nella delibera n. 536 dello scorso 21 novembre, richiamando l’art. 54 del nuovo Codice.
Come è noto, l’esclusione automatica è applicabile unicamente alle procedure di affidamento che rispondono ai seguenti tre criteri:
- vengono aggiudicate con il criterio del prezzo più basso;
- hanno un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- non presentano un interesse transfrontaliero certo.
Se la procedura risponde a tutti e tre i criteri, nel caso le offerte ammesse siano cinque o più di cinque, la Stazione Appaltante deve inserire negli atti di gara le modalità di esclusione delle offerte anomale.
Gli atti di gara dovranno, inoltre, dichiarare il metodo di calcolo della soglia di anomalia che verrà impiegato per escludere in automatico le offerte anormalmente basse, selezionando uno dei tre metodi contenuti nell’allegato II.2 del Codice.