La società mista che gestisce il servizio di farmacia comunale può essere oggetto di un piano di razionalizzazione
Il Comune può adottare un piano di razionalizzazione anche nel caso di società mista che gestisce il servizio di farmacia: è quanto evidenziato dal TAR Lombardia, Milano, sez. III, nella sent. 21 novembre 2023, n. 2741.
Il piano, infatti, sottende un potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione, correlato al controllo che deve esercitare sulla gestione dei servizi pubblici locali, al fine di valutarne l’andamento e garantirne lo svolgimento secondo criteri di efficienza ed economicità.
In tal senso, proprio l’art. 1 del TUSP (Decreto Legislativo n. 175/2016) prescrive che si debba avere riguardo “all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”. Il successivo art. 4 rimette alla scelta discrezionale dell’amministrazione la valutazione della modalità di gestione del servizio, compresa la possibilità d’impiegare il modulo societario (costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, direttamente o indirettamente) e tale discrezionalità implica il potere dell’amministrazione di valutare nel tempo la permanenza delle condizioni per la conservazione dello strumento prescelto per la gestione di un servizio pubblico.
L’art. 20, comma 1, TUSPP, pur individuando le situazioni in cui deve essere predisposto un piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni, non esclude che tale analisi possa essere svolta dall’ente anche in altre situazioni, laddove si palesi l’inadeguatezza del modello prescelto.