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Il diritto di accesso civico può essere esercitato anche nei confronti delle aziende sanitarie

Il diritto di accesso civico può essere esercitato anche nei confronti delle aziende sanitarie e queste ultime sono tenute, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013, a riscontrare, entro trenta giorni, le istanze di accesso ai dati e ai documenti da loro detenuti (salvi i limiti all’ostensione previsti dall’art. 5 bis del medesimo decreto legislativo): è quanto evidenziato dal TAR Lombardia, Milano, sez. V, nella sent. 22 novembre 2023, n. 2763 (nel caso specifico, l’accesso civico aveva ad oggetto una serie di dati “inerenti l’iter, le modalità e i criteri di esecuzione dei test in vitro rt-PCR per il rilevamento del virus SARS-CoV-2”).

Ed infatti, l’art. 2 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013 prevede che la normativa in materia di accesso civico opera per le PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001: tale ultimo comma espressamente ricomprende “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.

I giudici meneghini hanno anche ricordato che, in linea generale, in difetto di una previsione – come quella di cui all’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990 sull’accesso documentale – che qualifichi il contegno inerte dell’amministrazione come diniego dell’istanza, il silenzio sulla domanda di accesso civico generalizzato non ha valore provvedimentale (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 marzo 2022, n. 1482), sicché l’interessato non può esperire l’azione di cui all’art. 116 cod. proc. amm., prevista per contestare il diniego di accesso, bensì deve attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. onde far accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso (TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 27 agosto 2019, n. 10620; TAR Toscana, sez. II, sent. 24 ottobre 2019, n. 1421; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 febbraio 2020, n. 1121; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 30 giugno 2021, n. 2114; TAR Piemonte, sez. II, sent. 13 gennaio 2023, n. 42).