È importante una completa e tempestiva compilazione e trasmissione della relazione-questionario dell’organo di revisione, al fine di consentire alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di assolvere al proprio compito istituzionale di presidio dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, nella delib. n. 261/2023/PRSE, depositata lo scorso 27 novembre, stigmatizzando il comportamento dell’organo di revisione che, nonostante il sollecito, non aveva mai provveduto al suddetto adempimento.
Ed infatti, l’articolo 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quadro istituzionale autonomistico disegnato dalla riforma costituzionale del 2001, ha espressamente previsto che, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettano alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto redatta secondo le linee guida definite annualmente dalla Sezione delle autonomie.
Le disposizioni richiamate, dunque, da un lato valorizzano il ruolo della Corte dei conti quale “garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico” (Corte Costituzionale, sent. n. 29/1995), dall’altro il rapporto tra gli organi di controllo interno degli enti locali e le sezioni regionali di controllo della Corte, quali organi di controllo esterno al sistema delle autonomie locali.