Le spese economali rappresentano una deroga all’ordinario procedimento di spesa della P.A.

Posto che la gestione delle spese pubbliche si snoda attraverso le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento, le spese economali costituiscono una deroga rispetto a tale scansione procedimentale e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il funzionamento degli uffici, ovvero spese per le quali il ricorso alla ordinaria procedura costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Liguria, nella sent. n. 100/2023, depositata lo scorso 28 novembre.

Le spese economali rivestono, pertanto, carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell’ambito della programmazione generale e secondo l’ordinario procedimento di spesa (ex aliis, cfr. sez. giurisd. Veneto, sent. n. 134/2013).

Nell’occasione i giudici liguri hanno anche ricordato che l’eventuale irregolarità nella gestione delle spese pagate dall’economo non possono comportare una liquidazione a debito a carico di quest’ultimo se non hanno prodotto un danno effettivo a carico dell’amministrazione, considerato che la P.A. avrebbe comunque dovuto sostenere dette spese (nel caso specifico, spese di missione riferite ad annualità precedente).

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