Il servizio di ufficio stampa ha natura intellettuale e, conseguentemente, nell’offerta economica non devono essere indicati gli oneri per la sicurezza: è quanto affermato dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, nella sent. 24 novembre 2023, n. 692.
Nel caso specifico, il servizio oggetto della gara di appalto consistenza nella definizione dei contenuti da promuovere verso l’esterno anche in collaborazione, laddove richiesto, con l’ufficio stampa della Regione; il contatto con i giornalisti per la diffusione di notizie sulle attività della società e dei suoi soci; l’identificazione di media di interesse per il rilascio di interviste da parte della società; l’elaborazione e l’aggiornamento del kit stampa della società; interventi periodici e programmati su riviste specializzate; l’organizzazione e la gestione di conferenze stampa; il supporto all’elaborazione di testi publiredazionali relativi alle attività della società, finalizzati alla creazione di materiali promozionali; l’attività di media public – relation; l’attività semestrale di rendicontazione dei risultati; proposte di nuove attività di comunicazione e informazione quali, ad esempio, una newsletter settimanale.
Ed infatti, l’art. 95, comma 10, del previgente del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), infatti, prevede che, nell’offerta economica, l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a). La disposizione non ha carattere innovativo, ma ricognitivo di un precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui gli oneri di sicurezza interna non sono configurabili negli appalti concernenti servizi di natura intellettuale (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 3163/2018).
In proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che, laddove qualificato in termini intellettuali, non sussiste l’obbligo di indicazione specifica degli oneri sicurezza, anche qualora l’organizzazione della prestazione intellettuale possa essere comunque tale da esporre il prestatore ad una qualche forma di rischio (Cons. Stato, V, n. 4688 del 2020).
In estrema sintesi, secondo il giudice amministrativo, è la natura intellettuale della prestazione ad escludere la sussistenza di rischi rilevanti nella prospettiva del rapporto con l’amministrazione. Non rileva perciò che elementi circostanziali od occasionali – estranei comunque all’intrinseca natura della prestazione che l’amministrazione ha diritto di ricevere – possano presentare situazioni di rischio, per ragioni organizzative o di altra matrice.