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La valutazione dell’offerta tecnica spetta alla commissione di gara e non al RUP

L’attività di valutazione dell’offerta tecnica rientra nelle dirette prerogative della commissione di gara e non del RUP, in linea con quanto disposto dall’ art. 77, comma 1, del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e in uno all’art. 33 del medesimo testo normativo, che assegna alla stazione appaltante il potere di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione, potendo richiedere a questa chiarimenti e documenti, senza tuttavia sostituirsi all’attività specialistica rimessa ai commissari: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 15 novembre 2023, n. 1440, confermando un noto orientamento (ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 3 gennaio 2022, n. 42; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 23 settembre 2022, n. 431).

In tal senso, anche la previsione di specifici requisiti di professionalità dei membri delle commissioni di gara contenuta nell’ art. 84 del previgente Codice dimostra come la valutazione delle offerte sia rimessa in via esclusiva alla commissione e non possa essere surrogata dalla stazione appaltante che, al più, potrebbe formulare rilievi e stimolare un riesame della valutazione condotta, ma giammai provvedere in sostituzione di essa, ponendosi altrimenti nel nulla le stesse garanzie di professionalità prescritte dal Codice.