Incentivi tecnici nel caso di affidamento diretto: necessario il rispetto degli equilibri di bilancio
Come è noto, l’art. 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) prevede la possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al personale dell’ente anche nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito di affidamento diretto.
La norma introduce una novità rispetto al previdente Codice (Decreto Legislativo n. 50/2016): ed infatti, in precedenza gli incentivi in discorso erano possibili:
- solo nel caso di affidamento a seguito di procedura di gara,
- eccezionalmente, nei casi in cui “per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria” (sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 121/2020/PAR).
Tuttavia, come evidenziato dall’ANAC nel parere funzione consultiva n. 54 dello scorso 25 ottobre, l’art. 228 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui “1. Dall’attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
In sintesi, perciò, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente: quindi, la previsione in uscita degli incentivi per affidamenti diretti ex art. 45 del nuovo Codice deve essere “neutralizzata” da previsione di risparmi di spesa o di nuove entrate, visto che solo così potrà essere garantita l’invarianza finanziaria, garantendo l’equilibrio di bilancio.