Come è noto, l’art. 50, comma 1, lett. f), del DPR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), dispone che sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1 (ora art. 53, c. 1), e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale […]”.
Nella suddetta categoria rientrano anche i gettoni di presenza dei professionisti che compongono una commissione comunale (si pensi al classico esempio dell’architetto che è membro della commissione edilizia o di quella ambientale).
In tali casi opera il principio di attrazione nell’ambito del lavoro autonomo, con la conseguenza che il professionista membro di commissione è tenuto ad emettere fattura del compenso ricevuto a titolo di gettone di presenza, con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e della ritenuta d’acconto (se applicabile in ragione del regime fiscale adottato), oltre agli ordinari contributi previdenziali propri della categoria professionale di appartenenza.