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Durata massima del piano di riequilibrio: non rileva il disavanzo da cambio metodo calcolo FCDE

È corretto l’operato del Comune che, nell’individuazione della massa passiva da gestire e recuperare tramite il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai fini della durata massima possibile dello strumento di recovery in parola, non considera il disavanzo da cambio metodo di calcolo del FCDE: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lazio, nella delib n. 149/2023/PRSP, depositata lo scorso 16 novembre.

Si tratta di un orientamento noto, espresso in precedenza nella delib. n. 103/2022/PRSP della medesima sezione regionale della Corte dei conti, secondo cui è necessario scongiurare l’inclusione, ai soli fini della determinazione della durata del piano ex art. 243-bis, comma 5-bis, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), compresa fra un minimo di 4 e un massimo di 20 anni in ragione del rapporto percentuale fra massa passiva e impegni al titolo I della spesa dell’ultimo rendiconto approvato, di quote di disavanzo già soggette ad una disciplina eccezionale di rientro agevolato al fine di dilatare i tempi del risanamento finanziario, compromettendo l’effettività dei principi di responsabilità di mandato ed equilibrio dinamico del bilancio.