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L’accantonamento a fondo perdite è reso disponibile se l’ente è posto in liquidazione

L’accantonamento a fondo perdite è reso disponibile se l’ente è posto in liquidazione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 248/2023/PRNO, depositata lo scorso 13 novembre.

Ed infatti, l’art. 1, comma 551, della Legge n. 147/2013, prevede espressamente che “l’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione”.

Come ricordato dai giudici, inoltre, il disavanzo da liquidazione di un’azienda speciale non è riconducibile ai disavanzi ex art. 194, lett. b), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) in quanto non mira alla conservazione dell’integrità e continuità aziendale (cfr. sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 274/2012, n. 96/2020, n.  63/2021).