Accertamento di squilibri a seguito del controllo della Corte dei conti: gli obblighi degli EE.LL.
L’art. 1, comma 166 e ss., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”, il compito di svolgere verifiche ed accertamenti sulla gestione economico finanziaria degli enti locali e delle regioni, mediante l’esame, per il tramite delle relazioni-questionario trasmesse dagli organi di revisione degli enti locali, dei bilanci di previsione e dei rendiconti.
Successivamente, l’art. 148 bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), introdotto dall’art 3, c. 1 lett. e), del DL n. 174/2012, convertito con la Legge n. 213/2012, ha rafforzato il quadro dei controlli sulla gestione economico finanziaria degli enti locali, prevedendo che, in caso di accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, gli enti interessati siano tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alle sezioni di controllo, tenute alla relativa verifica entro trenta giorni dal ricevimento.
In caso di mancata trasmissione o se la verifica dia esito negativo, al fine di evitare danni irreparabili
all’equilibrio di bilancio, il comma 3 dell’art.148-bis Tuel prevede che sia preclusa all’ente l’attuazione dei programmi di spesa, per cui è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 247/2023/PRSE, depositata lo scorso 10 novembre, qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la Corte segnala all’ente anche irregolarità contabili meno gravi, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun ente.
In ogni caso, l’ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a realizzare interventi idonei per addivenire al loro superamento.