Fondo solidarietà comunale: prevista la rimodulazione dal 2025

L’art. 83 della bozza della Legge di bilancio 2023 prevede la rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall’anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni di euro per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall’anno 2031.

La riduzione riguarda, in particolare, la quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà comunale – finanziata dalle leggi di bilancio 2021 e 2022 – destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità, vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di “obiettivi di servizio” (comma 2, lettere a), b) e c)).

La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della sentenza n. 71/2023 della Corte Costituzionale, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore ad intervenire sulla disciplina del Fondo al fine di rimuovere l’anomalia costituita dall’esistenza – all’interno di un fondo destinato alla perequazione generale tra i comuni, in attuazione dell’art. 119, terzo comma, Costituzione – di poste di bilancio (introdotte con le leggi di bilancio 2021 e 2022) gravate da vincolo di destinazione.

Le risorse delle annualità 2025-2029 e gran parte delle risorse dell’annualità 2030 che vengono eliminate dal FSC vanno a costituire la dotazione di un nuovo fondo, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dal successivo art. 84 della bozza.

La lettera d) del comma 2, infine, integra la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, disponendo l’assegnazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, derivanti dai rifinanziamenti disposti dalle leggi di bilancio 2021 e 2022, che autorizzano contributi permanenti per il potenziamento dei predetti servizi in ambito sociale:

  • 1.100 milioni a decorrere dal 2029, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;
  • 120 milioni a decorrere dal 2029, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;
  • 763,9 milioni a decorrere dal 2031, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente, per la funzione servizi sociali.

L’art. 84 della bozza, come accennato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. L’articolo disciplina la dotazione del nuovo Fondo, sostanzialmente corrispondente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale dall’articolo 83 del disegno di legge di bilancio, e determina le finalità cui sono destinate le relative risorse, i cui beneficiari sono i comuni delle Regioni a statuto ordinario e i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

Agli oneri relativi alla istituzione e al finanziamento del nuovo Fondo si provvede mediante  l’utilizzo delle risorse rivenienti dalla rimodulazione degli importi del Fondo di solidarietà comunale, disposta dall’art. 83, comma 1, della bozza.

L’articolo disciplina, infine, la procedura di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo, nonché le conseguenze dell’inadempimento o del mancato raggiungimento degli  obiettivi assegnati, consistenti nel commissariamento degli enti risultati inadempienti. Si demanda a un decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la disciplina delle modalità di attuazione di tali procedure.

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