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Appalti: la competenza della commissione di gara deve riferirsi ad aree tematiche omogenee

Come è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “la competenza ed esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto” (TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 13 aprile 2023, n. 834; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 luglio 2019, n. 5058; sent. 1° ottobre 2018, n. 5603; sent. 18 giugno 2018, n. 3721; sent. 11 dicembre 2017, n. 5830), tenendo conto, peraltro, della necessità di riferire l’attributo delle “specifiche competenze” non già a ciascun singolo componente, bensì alla commissione nel suo complesso.

Richiamando detto orientamento, l’ANAC, con la delibera n. 481 dello scorso 25 ottobre, ha evidenziato che, in una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di restauro su un immobile qualificato come bene culturali, può considerarsi competente una commissione costituita da un architetto, da un ingegnere e da un geometra; l’Autorità, in particolare, ha dato rilievo alla presenza dell’architetto, certamente competente per le antichità e le belle arti e considerato che la commissione si avvaleva, nel caso specifico, della consulenza tecnica della progettista restauratrice.