Come è noto, l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 149/2011 dispone che “La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato”.
Nella giurisprudenza contabile si è assistito ad un contrasto interpretativo in merito all’ipotesi particolare del computo del termine nel caso di elezioni anticipate: ed infatti, alcune sezioni regionali hanno calcolato il termine a ritroso di sessanta giorni partendo dalla data fissata per le nuove consultazioni elettorali (in tal senso Sezione Lazio, delib. n. 116/2023/VSG; Sezione Emilia-Romagna, delib. n. 56/2023/VSG; Sezione Abruzzo, delib. n. 155/2023/VSG), mentre altre hanno individuato come dies a quo la scadenza del quinquennio anche nel caso in cui le nuove elezioni siano state fissate in un momento antecedente alla scadenza stessa (in tal senso Sezione Abruzzo, delib. n. 130/2023/VSG; Sezione Sardegna, delib. n. 50/2023/VSG; Sezione Toscana, delib. n. 93/2023/VSG).
Conseguentemente, al fine di individuare un orientamento unico e condiviso, alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti è stato sottoposto il seguente quesito: “se il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 149/2011 debba essere individuato nella scadenza del mandato sancita dall’art. 51 TUEL, ossia in cinque anni decorrenti dalla data delle precedenti elezioni prescindendo dalla data fissata per le nuove consultazioni elettorali, anche nelle ipotesi in cui tali nuove elezioni siano state indette per una data antecedente alla scadenza del predetto quinquennio” ovvero “se il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 debba essere calcolato a ritroso avuto riguardo alla data fissata per le nuove elezioni con decreto del Ministro dell’Interno nell’ipotesi in cui tali consultazioni elettorali siano state indette per una data antecedente alla scadenza del mandato del soggetto in carica, ossia cinque anni dalla data delle precedenti elezioni”.
Con la recente delib. n. 15/SEZAUT/2023/QMIG, depositata lo scorso 23 ottobre, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all’art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni”.