Accertate e reiterate violazioni norme antinfortunistiche: legittima l’esclusione dalla gara

Come è noto, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a), del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), l’operatore economico è escluso dalla gara quando “la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro […]”.

La verifica della gravità e dell’accertamento delle violazioni è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, senza che occorra che l’accertamento sia definitivo (cioè effettuato con giudicato o provvedimento inoppugnabile), potendo l’amministrazione avvalersi di qualunque mezzo di prova.

Conseguentemente, come evidenziato dal TAR Toscana, sez. VI, nella sent. 31 ottobre 2023, n. 992, deve ritenersi legittima l’esclusione dalla gara di un operatore che posto in essere violazioni delle norme antinfortunistiche, considerato che le medesime possono considerarsi:

  • gravi, visto che consistevano nella mancata predisposizione – in cantieri analoghi a quello oggetto di affidamento – di elementari misure antinfortunistiche (parapetti, sistemi di ancoraggio e linee vita) ed anche in ragione della loro reiterazione e delle conseguenze concrete sulla salute degli operai impiegati nei diversi cantieri;
  • debitamente accertate, essendo tali violazioni oggetto di imputazioni penali o di decreti penali di condanna, di cui uno opposto e uno oblato, con conseguente resistenza dell’accertamento fattuale, non richiedendo la norma un grado di certezza nella valutazione.
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