Le risorse provenienti dai fondi Covid-19 sono caratterizzate da uno specifico vincolo “di scopo”
Le risorse provenienti dai fondi Covid-19 sono caratterizzate da uno specifico vincolo “di scopo” espressamente previsto da una norma di legge e, come tali, devono confluire nella cassa vincolata (oltre che essere vincolate nel risultato di amministrazione), nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 180, comma 3, lett. d), all’art. 185, comma 2, lett. i) e agli artt. 195 e 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, nella delib. n. 242/2023/PRSE, depositata lo scorso 27 ottobre, richiamando un noto orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. sez. reg. di contr. per il Lazio, delib. n. 93/2022/PRSE).
L’esigenza di non distogliere dalla loro originaria destinazione le somme vincolate giacenti in cassa emerge chiaramente dalla lettera dell’art. 195 del TUEL, nonché dalle “Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate” di cui alla delib. n. 31/2015/INPR della Sezione delle Autonomie.
Sul punto, l’art. 180 del TUEL stabilisce, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “…gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti…”; e il successivo art. 185, alla lett. i), prevede che il mandato di pagamento attesti “…il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti…”.