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Legittimo il mancato pagamento del debito da parte del Comune in assenza di cooperazione del creditore

Se l’avvocato distrattario non trasmette all’ente locale la corretta fattura relativa al giudizio definito ma ne invia un’altra relativa ad un giudizio ancora da definire, è legittimo il comportamento dell’ente locale che si astiene dal procedere al pagamento: è quanto affermato dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 11 ottobre 2023, n. 766.

Secondo i giudici, la pretesa dell’avvocato di essere pagato in base al conteggio riportato in un’altra fattura e per un giudizio ancora da definire, configura un’ipotesi di mora del creditore (mora accipiendi) e non del debitore, anche in considerazione dell’obbligo di correttezza gravante su entrambe le parti del rapporto obbligatorio ai sensi dell’art. 1175 c.c.

Il difensore distrattario avrebbe dovuto inviare al Comune quanto meno un preavviso di parcella o una notula pro-forma (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 16 maggio 2022, n. 327 e sent. 12 febbraio 2019, n. 121), purché corretto e contenente tutti gli elementi per identificare il quantum spettante, unitamente al regime fiscale osservato, che rileva, com’è noto, ai fini dell’inserimento in pagamento di voci giustificative ulteriori (es. rimborso spese) o l’assoggettamento o meno all’IVA.