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L’anticipazione di tesoreria è uno strumento che deve rivestire carattere eminentemente temporaneo

Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Liguria nella delib. n. 114/2023/ PRSP, depositata lo scorso 23 ottobre, l’anticipazione di tesoreria è uno strumento che dovrebbe rivestire carattere eminentemente temporaneo. Difatti, la ratio di tale istituto, disciplinato dall’art. 222 TUEL e dall’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, è quella di fornire agli enti una provvista finanziaria per far fronte a momentanee e contingenti carenze di liquidità, derivanti da asincronie che possono generarsi tra il momento della riscossione e quello del pagamento.

Si tratta, in altre parole, di una forma di finanziamento a breve termine – peraltro onerosa – che non può rappresentare un ordinario strumento di copertura delle spese. Ciò anche in considerazione del fatto che, diversamente, l’anticipazione rischierebbe di tramutarsi in una forma vera e propria di indebitamento, con il rischio di finanziare anche spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’art. 119 Cost. L’art. 3, c. 17, l. n. 350/2003, difatti, la esclude espressamente dalla definizione di debito rilevante ai fini dell’applicazione della c.d. regola aurea di cui al citato art. 119 Cost. nella misura in cui consenta di “superare, entro il limite massimo previsto dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.

La Corte ha evidenziato la necessità di adottare ogni misura utile a pervenire ad un’ordinata ed efficiente amministrazione delle entrate, al fine di contrarre quanto più possibile il ricorso all’anticipazione di tesoreria, che, lo si ribadisce, è uno strumento che dovrebbe essere utilizzato solo eccezionalmente e per periodi temporali contenuti.