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Non è consentito il ricorso al fondo economale per far fronte a spese programmabili e ricorrenti

In linea generale, le spese economali si configurano come una deroga rispetto alla regola generale di necessaria programmazione degli acquisti di beni e delle forniture di servizi; tali spese, infatti, debbono essere finalizzate a far fronte ad esigenze impreviste, inerenti alle attrezzature ed al materiale di consumo, occorrenti per il corretto funzionamento della struttura amministrativa, ragion per cui non è consentito il ricorso al fondo economale per far fronte a spese programmabili e ricorrenti: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Marche, nella sent. n. 88/2023, depositata lo scorso 26 ottobre.

Sotto tale profilo, le difformi previsioni desumibili dal regolamento economale dell’ente locale debbono ritenersi illegittime e, pertanto, vanno disapplicate.

Nello specifico, i giudici contabili hanno stigmatizzato i seguenti pagamenti effettuati dall’economo:

  • pagamento del diritto annuale per Gestori Ambientali;
  • rimborso di spesa anticipata da un dipendente per il rinnovo dell’abbonamento ad una rivista;
  • pagamento della tassa di concessione su abbonamento di telefonia mobile.

Le spese oggetto di contestazione esulano, infatti, dalla necessità di far fronte con immediatezza ad esigenze urgenti Ente, al fine di garantire l’efficienza, l’efficacia e la speditezza dell’azione amministrativa; in ogni caso, la Corte ha escluso sanzioni in capo all’economo, trattandosi di spese comunque sostenute nell’interesse dell’Amministrazione.