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Comune in piano di riequilibrio: inammissibile il giudizio di ottemperanza

È inammissibile il ricorso per ottemperanza al pagamento di un credito, presentato dopo che il Comune ha adottato il piano di riequilibrio: è quanto affermato dal TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 24 ottobre 2023, n. 609, evidenziando che, in tal caso, difetta una condizione di procedibilità dell’azione.

Ed infatti, l’art. 243-bis, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3”. Secondo i giudici, il riferimento alla “sospensione” delle procedure esecutive non può essere inteso come limitato alle sole procedure iniziate prima della deliberazione del piano di riequilibrio finanziario, e ancora pendenti, ma va interpretato come temporanea preclusione ad agire per l’esecuzione, al fine di preservare la possibilità di attuare ordinatamente il piano di rientro finanziario nei termini approvati. La norma, incidendo su una condizione dell’azione (l’interesse a ricorrere), impone al giudice la verifica della sua esistenza anche d’ufficio (eventualmente disponendo istruttoria – sempre d’ufficio: art. 64, comma 3, c.p.a. – ove ritenesse necessaria la produzione in giudizio della copia autentica del piano di riequilibrio e della deliberazione di approvazione). Ne deriva come conseguenza che il ricorso in ottemperanza è improponibile ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, del TUEL e va dichiarato inammissibile (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 aprile 2023, n. 3809; TAR Basilicata, sent. 10 marzo 2023, n. 151).