Adozione delibera di dissesto da parte di un Comune in piano di riequilibrio non ancora approvato

Nel caso in cui il Comune abbia deliberato il piano di riequilibrio e la Corte dei conti non si sia ancora espressa, l’ente locale può comunque procedere ad una autonoma dichiarazione di dissesto: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Regione Siciliana nella delib. n. 321/2023/PRSP, depositata lo scorso 25 ottobre.

Ciò significa che, in sintesi e in un’ottica sostanzialistica, la Corte è chiamata ad una presa d’atto dell’intervenuta delibera di dissesto, la quale produce l’interruzione del procedimento di valutazione della congruità del PRFP.

L’affermazione dei giudici contabili si fonda su alcune condivisibili considerazioni:

  • il legislatore dichiara espressamente non revocabile la deliberazione dello stato di dissesto da parte dell’ente (art. 246, comma 1, del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000), mentre non si esprime nel comma che si riferisce all’approvazione del PRFP (art. 243-bis, comma 1, del TUEL);
  • il PRFP non può rappresentare un “escamotage” per differire gli effetti del dissesto, che deve essere dichiarato quando non sussistono più le condizioni per il risanamento attraverso un piano di riequilibrio: di fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”.

Sul punto anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio in base al quale l’approvazione della delibera di dissesto non deve essere necessariamente preceduta dalla revoca del “predissesto” non trattandosi di una scelta discrezionale per l’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile, una volta acclarato lo stato di decozione finanziaria dell’ente (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 143/2012). In tal caso il Comune non ha facoltà di scelta né sull’an, né sul quando, né sul quomodo circa il dissesto, sicché non abbisogna d’altra puntuale motivazione che l’esatta evidenziazione dei presupposti medesimi (TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 16 giugno 2020, n. 2445).

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