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Recupero del disavanzo nel caso di Comune in scadenza di consiliatura: il warning della Corte dei conti

La Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Liguria, nella delib. n.114/2023/PRSP, depositata lo scorso 23 ottobre, ha stigmatizzato il comportamento di un Comune che, con la consiliature in scadenza nell’esercizio 2023, aveva deliberato comunque il ripiano del disavanzo nei tre anni del bilancio di previsione.

Secondo i giudici, tale modalità di recupero è in contrasto con quanto previsto dall’Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 (“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) che, al punto 9.2.24, dispone: “Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio”.

Come è noto, l’art. 188 TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) espressamente prescrive che “il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”.

La Sezione delle Autonomie, con la delib. n. 30/2016/QMIG, aveva interpretato l’art. 188 TUEL nel senso che la circostanza che gli esercizi compresi nel bilancio di previsione superassero la consiliatura e coincidessero con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituiva impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale.

Tuttavia, il decreto MEF del 7 settembre 2020 ha successivamente modificato, tra gli altri, il punto 9.2.24 dell’Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, espressamente specificando che, ove la consiliatura dovesse avere scadenza precedente rispetto agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, il disavanzo deve essere recuperato entro il più breve termine della consiliatura.

Al riguardo, i giudici hanno ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 118/2011, regioni ed enti locali sono tenuti a conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 al decreto e, tra gli altri, al principio contabile della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2, che costituisce parte integrante del Decreto Legislativo n. 118/2011. I principi contabili, a norma del comma 6 del citato art. 2, sono aggiornati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Conseguentemente, deve accedersi alla successiva interpretazione autentica effettuata con la modifica apportata nel 2020 al principio contabile della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2, ritenendo che, ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione “il vincolo della durata residua della consiliatura prevalga sul limite massimo della programmazione triennale del bilancio di previsione solo se inferiore a  quest’ultimo” (sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, delib. n. 336/2022/PRSE).

Peraltro, la specificazione introdotta da tale novella – creando uno stretto vincolo tra il termine del recupero del disavanzo e la durata della consiliatura in carica al momento della sua emersione – si pone in linea con la più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha in più circostanze messo in luce come il rientro da qualsivoglia disavanzo debba avvenire nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, di responsabilità di mandato e di equità intergenerazionale (cfr., ex multis, sentt. nn. 107/2016, 6/2017, 18/2019, 115/2020 e 235/2021).

Pertanto, secondo la Corte, nel caso specifico il Comune avrebbe dovuto recuperare l’intero disavanzo entro il termine della consiliatura, ossia entro il corrente esercizio.