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Affidamento a legale esterno nel caso di ente pubblico con avvocatura interna: il warning della Corte dei conti

Se l’ente pubblico è già dotto di un proprio ufficio legale, l’affidamento di un incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno richiede un onere di motivazione rafforzata, da esternare opportunamente e congruamente nel provvedimento di incarico, in ordine al deficit di natura quali-quantitativa dell’ufficio legale interno rispetto alla controversia specifica: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Toscana, nella sent. n. 341/2023, depositata lo scorso 23 ottobre.

Secondo i giudici, il provvedimento di conferimento dell’incarico devono precisare l’alta ed eccezionale professionalità richiesta nel caso specifico ed evidenziare i reali carichi di lavoro del personale con professionalità analoghe a quelle richieste, con la conseguenza che le lacune derivanti dalla mancata osservanza degli oneri motivazionali e delle limitazioni di carattere modale non costituiscono meri vizi dell’azione amministrativa, ma si riverberano anche sugli effetti economici del provvedimento, rendendo dannosa per l’erario la spesa in conseguenza di soluzioni gestorie onerose (ricorso a professionalità esterne) alternative al modello di gestione ordinario ( svolgimento delle funzioni istituzionali con avvalimento dell’ opera dei propri dipendenti).

Nel caso specifico, i giudici toscani hanno, tuttavia, ritenuto non sussistente la colpa grave in quanto di era dinanzi ad un giudizio particolarmente complesso e delicato, riguardanti questioni controverse con elevatissimo importo (80 milioni di euro), afferente a certificazione dei bilanci di un’azienda sanitaria pubblica, con principi di revisione contabile e contabilità pubblica applicata alle ASL.