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Cartella relativa al mancato pagamento di spese di giustizia: niente esclusione dalla gara

L’operatore economico destinatario di una cartella di pagamento relativa al mancato pagamento di spese di giustizia non può essere escluso dalla gara per tale circostanza, non trattandosi del mancato pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 18 ottobre 2023, n. 2380.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), “un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”. La disposizione continua precisando che le violazioni risultano gravi quando “comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, cioè maggiore di euro 5.000,00; devono poi intendersi come definitivamente accertate se “contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”.

Il contenuto della norma è chiaro nel prevedere che l’esclusione è disposta, peraltro obbligatoriamente, quando l’irregolarità attiene al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, non in qualsiasi ipotesi in cui un credito dell’amministrazione sia riscosso tramite cartella esattoriale.