La mancata pubblicità dei curricula dei commissari non incide sulla legittimità degli atti di gara, non costituendo tale adempimento in materia di trasparenza elemento essenziale del relativo atto di nomina: è quanto ribadito dall’ANAC nel parere precontenzioso n. 448 dello scorso 3 ottobre, a conferma di un noto orientamento giurisprudenziale (TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 13 aprile 2023, n. 834; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 gennaio 2019, n. 283).
Come è noto, la pubblicazione dei curricula dei commissari è adempimento previsto sia dal previgente Codice dei contratti pubblici (art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016) sia dal nuovo Codice (art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2023); tuttavia, le citate disposizioni non prevedono ipotesi di illegittimità derivanti dall’omessa pubblicazione. La procedura di gara può essere inficiata soltanto dall’effettiva esistenza, in concreto, delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi che l’adempimento dei detti obblighi di trasparenza e di pubblicità mira soltanto a prevenire, favorendo la conoscenza (o conoscibilità) delle diverse situazioni ivi considerate.