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Niente bollo per la domanda di iscrizione all’elenco degli avvocati di un ente autonomo

È esente dal bollo la domanda di iscrizione all’elenco degli avvocati disponibili ad accettare il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio in favore di un’agenzia regionale autonoma, che svolge servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva in qualità di organismo tecnico dell’amministrazione regionale: è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 448/2023, pubblicata lo scorso 18 ottobre.

Ed infatti, l’art. 3 della tariffa allegata al DPR n. 642/1972 prevede il bollo fin dall’origine per le istanze dirette “agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo”; nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, tuttavia, si era dinanzi ad un ente distinto rispetto alla regione e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, con la conseguenza che non può trovare applicazione la regola di cui al citato art. 3 della tariffa e varrà l’esenzione dal bollo.