1

Individuazione tardiva del GAP ai fini del bilancio consolidato: il warning della Corte dei conti

Deve considerarsi tardiva la delibera di Giunta Comunale che individua il gruppo amministrazione pubblica (GAP) ed il perimetro di consolidamento solo nel mese di agosto, rispetto alla scadenza del 30 settembre, termine di adozione del bilancio consolidato: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Valle d’Aosta, nella delib. n. 28 del 17 ottobre 2023.

Al riguardo, il punto 1 dell’All. n. 4/4 al Decreto Legislativo n. 118/2011 prescrive che “Il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è […] predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce”. Pur non potendo escludersi, dal tenore letterale della disposizione, che l’ente locale possa deliberare in merito anche successivamente alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, pur mantenendo tale termine ai fini dell’individuazione dell’area di consolidamento, occorre tenere presente che il processo di consolidamento, governato dall’amministrazione pubblica capogruppo, è puntualmente procedimentalizzato in una concatenazione logica di fasi endoprocedimentali esplicitate dettagliatamente nel richiamato principio contabile, tutte preordinate ad assicurare, entro il termine ordinario del 30 settembre, una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico dell’Ente comprensivo delle proprie articolazioni organizzative.

Per tali ragioni, lo sviluppo temporale del processo di consolidamento individua nel  luglio di ogni anno (punto 3.2 dell’All. n. 4/4) il termine ultimo entro il quale i componenti del gruppo devono trasmettere all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento. L’osservanza di tale termine, come precisato dal principio contabile, “è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l’approvazione del bilancio consolidato”.

Secondo i giudici, la delibera in discorso approvata solo ad agosto non appare compatibile con le prescrizioni e le finalità del principio contabile sopra richiamato; ciò denota un presidio non puntuale degli aspetti di governance necessari quanto doverosi nel rapporto tra Ente capogruppo ed enti partecipati, tenuto altresì conto che “Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo che ne deve coordinare l’attività”.