Il dipendente comunale che ha partecipato per numerosi anni alle procedure di progressione, rimanendo sempre escluso, ha diritto di accesso alla documentazione relativa al fine di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. III, nella sent. 6 ottobre 2023, n. 2223.
Nel caso specifico, il dipendente aveva richiesto il diritto di accesso difensivo ex art. 25 della Legge n. 241/1990, chiedendo di estrarre copia della seguente documentazione:
➢ propria scheda di valutazione sulla performance individuale anno 2021;
➢ deliberazioni o determinazioni sui criteri e sistemi di valutazione delle performance vigenti;
➢ prospetto sullo storico delle progressioni dall’anno 2019 al 2022 compreso, con specifica graduatoria annuale degli aventi diritto e punteggio di valutazione;
➢ schede di valutazione di tutti i dipendenti aventi diritto nell’ultimo triennio di progressioni (nello specifico: “Progressioni 2020, 2021 e 2022”).
I giudici hanno ricordato che il riconoscimento del diritto di accesso e la legittimazione alla correlata pretesa ostensiva postulano, in quanto riferiti a soggetti privati, la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (v. art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 241/1990).
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2 ottobre 2019, n. 6603; TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 30 giugno 2022, n. 1533) che si deve, pertanto, trattare di un interesse:
- diretto, cioè correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi con ciò escludere una legittimazione generale, indifferenziata e non qualificata, che darebbe la stura ad una sorta di azione popolare;
- concreto, e quindi specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti ed anche solo potenzialmente utili nella vita di relazione;
- attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo alla attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;
- strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo a veicolare le informazioni.
L’accesso ai documenti va considerato non solo ed esclusivamente come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività.
Nella fattispecie all’attenzione dei giudici milanesi, la pretesa azionata andava inquadrata nella figura del c.d. “accesso difensivo”, contraddistinto dalla sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità tra l’ostensione di dati atti o documenti e la cura o la difesa degli interessi giuridici del richiedente – in ragione di un interesse legittimante che deve essere immediato, concreto e attuale e deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata –, con la conseguenza che le finalità dell’accesso occorre siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza onde permettere all’Amministrazione detentrice del documento il vaglio dell’indicato “nesso di strumentalità necessaria”(Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 25 settembre 2020, n. 19).
Con riguardo all’istanza inoltrata dall’interessato, i giudici hanno ritenuto che la stessa fosse fondata e che lo stesso, in ragione degli interessi evidenziati, avesse diritto a riceverne copia.
Inoltre, la richiesta non è stata considerata generica, né sovrabbondante, né rivolta a un controllo generalizzato dell’operato della P.A.: il richiedente aveva chiarito il suo interesse a conoscere la documentazione richiesta in quanto dipendente del Comune che ha partecipato per diverse annualità alle procedure di “progressioni orizzontali” per tutte le annualità in questione, rimanendone puntualmente escluso.