Dinanzi ad una pretesa creditoria del privato nei confronti del Comune riconosciuta dal giudice e per la cui esecuzione sia stato nominato il commissario ad acta, tale organo non deve attendere il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio ma deve provvedere lui stesso, tanto per quanto concerne detto riconoscimento quanto per il conseguente e correlato pagamento: è quanto ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. II, con l’ordinanza 2 ottobre 2013, n. 14545.
Non si tratta di una novità ma della conferma di un orientamento noto agli addetti ai lavori: ed infatti, come affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 1° febbraio 2021, n. 1316, “il Commissario ad acta ha piena facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti utili o necessari per dare completa esecuzione al giudicato, ivi comprese variazioni di bilancio, riconoscimento del debito fuori bilancio, accertamento di residui, riscossione di somme non incassate che risultino dovute all’Ente da privati a titolo tributario o tariffario o corrispettivo, alienazioni di beni dell’Ente, disposizioni organizzative e sottoscrizione di mandati di pagamento, in deroga a qualsiasi normativa di settore, ma con l’osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all’art. 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, essendo l’Amministrazione intimata un ente locale, fermo restando che è obbligo degli uffici del Comune assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione al predetto Commissario”.
In particolare, il limite di cui al citato art. 159 riguarda le somme impignorabili che il commissario ad acta non può utilizzare ai fini dell’espletamento del suo incarico.