Segnaliamo ai nostri lettori il recente parere n. 220/2023 della Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, in materia di soccorso finanziario a partecipate del Comune, nella quale sono stati ribaditi alcuni principi già noti sul delicato argomento:
- nel caso di una partecipata in perdita da più esercizi, sono consentiti trasferimenti straordinari solo nei limiti di quanto previsto dall’art. 14, commi 4 e 5, del TUSP (Decreto Legislativo n. 175/2016), ossia dinanzi alla dimostrata utilità del risanamento e della conservazione dell’organismo in perdita – anche triennale – in vista del perseguimento di un superiore interesse pubblico; deve trattarsi di trasferimenti straordinari che si giustificano alla luce delle previsioni contenute in atti convenzionali (convenzioni, contratti di servizio o di programma) sottoscritti dall’ente pubblico a fronte dell’affidamento alla società della gestione di servizi pubblici o della realizzazione di investimenti e a condizione che tali misure siano contenute in un piano di risanamento (sottoposto, a sua volta, ad uno specifico iter amministrativo) volto a raggiungere l’equilibrio finanziario entro tre anni; pertanto, è l’art. 14 ad individuare lo specifico interesse pubblico legittimante il soccorso finanziario della società e a regolamentarne la realizzazione;
- qualora, invece, il risanamento e la conservazione siano esclusi, o per volere legislativo o per decisione dell’ente pubblico, e l’organismo sia posto in liquidazione, non solo le richiamate previsioni dei commi 4 e 5 dell’art. 14 sul soccorso finanziario non trovano applicazione, ma viene, altresì, meno l’obbligo per l’ente di accantonamento al fondo perdite, cessando l’attività e l’organismo stesso.
Considerato che il divieto di soccorso finanziario appare espressivo di un principio di ordine pubblico economico, i giudici contabili, richiamando la propria delib. n. 31/2022/PAR, hanno ribadito l’applicabilità anche in caso di liquidazione della società partecipata.