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Mantenimento o stralcio dei residui: le indicazioni della Corte dei conti

La recente delib. n. 144/2023/PAR della Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, depositata lo scorso 25 settembre, ha affrontato un tema estremamente delicato, ossia le valutazioni alla base del mantenimento o della stralcio di un residuo.

In estrema sintesi, secondo i giudici, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l’obbligo di congruo accantonamento al FCDE, grava sull’ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini:

  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull’ente l’obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;
  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell’ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all’opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull’ente l’onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l’art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell’onere probatorio gravante sull’ente, nel senso cioè che spetta all’ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni “non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l’incerta esigibilità” dei residui e, pertanto, “anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti” (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP). Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l’Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l’intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all’anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l’esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il “riconoscimento formale” della sua “assoluta inesigibilità o insussistenza” deve essere comunque “adeguatamente motivato” attraverso “l’analitica descrizione delle procedure seguite” per ottenerne la riscossione o indicando “le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione”, fermo restando “l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie” (§ 9.1 dell’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011).

In conclusione, il menzionato § 9.1 dell’All. 4/2 cit., letto in maniera coerente con i principi generali di prudenza, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, porta a ritenere che la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell’agente della riscossione non costituisce ragione di per sé sufficiente a giustificare il mantenimento nel conto del bilancio dell’ente locale di un residuo attivo di anzianità ultratriennale e di dubbia o difficile esigibilità, a meno che non sussistano congrui e plausibili elementi capaci di fondare ragionevoli aspettative di effettivo incasso, di cui l’ente deve fornire, in occasione delle operazioni di riaccertamento annuale ordinario dei residui, adeguata ed esaustiva motivazione, tanto più pregnante ed incisiva quanto più remoto è l’esercizio di provenienza del residuo stesso.