Omessa dichiarazione di possibili gravi illeciti professionali: nessuna esclusione automatica dalla procedura di gara

In caso di omissioni dichiarative di precedenti vicende professionali suscettibili di integrare un “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), non è prevista l’automatica espulsione dell’operatore economico dalla procedura di gara, ma la stazione appaltante, venuta a conoscenza della pregressa vicenda, è tenuta a valutare se essa porti a dubitare dell’integrità dell’operatore economico e della sua affidabilità quanto all’esecuzione del contratto di appalto: è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 3 ottobre 2023, n. 8642.

In tal senso è consolidata la giurisprudenza amministrativa, che con la sentenza dell’Adunanza Plenaria 28 agosto 2020, n. 16 ha precisato che l’omissione dichiarativa non è equiparabile alla falsità e non costituisce di per sé autonoma causa escludente, sufficiente a condurre all’estromissione del concorrente a prescindere dalla concreta rilevanza dell’informazione taciuta (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2022, n. 4965; III, 10 marzo 2021, n. 2043; V, 22 febbraio 2021, n. 1542; V, 14 giugno 2021, n. 4574; V, 15 giugno 2021, 4641).

Secondo i giudici di Palazzo Spada, inoltre, non sussiste alcun obbligo dichiarativo di precedenti esclusioni, trovando applicazione nella specie il principio secondo il quale il partecipante ad una gara non è tenuto a dichiarare (e, pertanto non incorre in omissione informativa rilevante ai sensi ai dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del previgente Codice) le esclusioni disposte nei suoi confronti in precedenti gare, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione che potrebbe dar luogo all’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura selettiva si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata, non avendo efficacia ultrattiva in altre procedure, pena, in caso contrario, l’inammissibile riproducibilità a strascico della medesima sanzione espulsiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 febbraio 2021, n. 1000; sent. 27 settembre 2019, n. 6490 e sent. 9 gennaio 2019, n. 196).

L’esclusione, infatti, rileva non in sé come un grave illecito, ma al più come adeguato mezzo di prova dei gravi illeciti professionali da cui è scaturita (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 settembre 2022, n. 8336 e giurisprudenza ivi richiamata).

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