Le somme relative al PNRR devono essere indicate nei verbali di cassa dell’organo di revisione, al pari delle relative eventuali movimentazioni, anche negative: è quanto confermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 156/2023/VSG, depositata lo scorso 3 ottobre, stigmatizzando il comportamento dell’ente e del revisore che avevano dichiarato l’avvenuto suddetto adempimento, contrariamente a quanto rilevato dai giudici a seguito dell’esame della documentazione contabile.
Ed infatti, in base all’art. 3, c. 3, del d. m. 11 ottobre 2021, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art. 1, co. 1042, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, gli Enti territoriali e i loro organismi e Enti strumentali in contabilità finanziaria, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.
Va sottolineato come la presenza, nel bilancio, di risorse afferenti a progetti finanziati con il PNRR richieda un’attenzione maggiore sulla corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa vincolati rispetto alle componenti libere, al fine di garantire gli equilibri della gestione di competenza e di cassa, attraverso un tracciamento trasparente delle entrate e delle uscite con finanziamento specifico (Sez. reg. contr. per il Lazio, del. n. 102/2022/PRSE). A questo proposito, il ruolo di svolto dall’organo di revisione è cruciale, come è già stato evidenziato dalla Sezione sulle Autonomie con delib. n. 2/SEZAUT/2022.