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La classificazione delle passività potenziali finalizzata al relativo accantonamento prudenziale

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 149/2023/VSG, depositata lo scorso 3 ottobre, ai fini del relativo accantonamento prudenziale, il Comune deve effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

  • il debito certo, con indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
  • la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
  • la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

I giudici hanno anche ricordato che la mancata adozione di una delibera di Giunta ricognitiva del contenzioso in essere rappresenta un evidente inadempimento dei principi contabili e che il mancato accantonamento del fondo contenzioso/passività potenziali rappresenta un grave vulnus ai principi dell’armonizzazione contabile che, lungi dall’essere una mera irregolarità, si riverbera sulla stessa rappresentazione del risultato di amministrazione, come coefficiente necessario dell’equilibrio di bilancio (Corte Costituzionale, sent. n. 279/2016) in quanto volto a dilatare indebitamente la quota libera.