Appalti: riconoscimento del punteggio per servizi resi in precedenza alla medesima stazione appaltante

Come è noto, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge n. 241/1990, le Amministrazioni che bandiscono una gara pubblica devono acquisire d’ufficio i documenti necessari all’istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 dicembre 2011, n. 6947; sez. IV, sent. 16 luglio 2007, n. 4011).

La giurisprudenza ha statuito che l’acquisizione d’ufficio di documenti in possesso della stazione appaltante sostanzia un obbligo di portata generale, unitamente alla “insussistenza di espresse deroghe o eccezioni al loro ambito d’applicazione oggettivo e l’assenza, nella normativa disciplinante le procedure di affidamento di appalti pubblici, di puntuali previsioni che impediscano espressamente l’acquisizione degli attestati in possesso delle amministrazioni aggiudicatici, precludono che possano essere escluse dal perimetro applicativo della normativa citata le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, nonché impongono di interpretarla ed applicarla, anche in ossequio al principio del “favor partecipationis” ed in conformità ai recepiti principi di semplificazione amministrativa, a tale tipologia di procedimenti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 luglio 2017, n. 3698).

Conseguentemente, come ricordato recentemente dal TAR Lazio, Roma, sez. IV, nella sent. 26 settembre 2023, n. 14255, è corretto l’operato della commissione di gara che, di fronte alla mera dichiarazione del servizio precedentemente reso alla medesima stazione appaltante (senza documentazione ulteriore a supporto), riconosce il relativo punteggio, sull’evidente presupposto che la stazione appaltante non potesse disconoscere l’esecuzione di tale servizio.

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