Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulle società in house

Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Umbria, nella sent. n. 60/2023, depositata lo scorso 27 settembre, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, SS.UU., ordinanza n. 614 del 15 gennaio 2021), sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulle società in house, in relazione all’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo per i danni cagionati al patrimonio della società.

Le società a intera partecipazione pubblica costituiscono, infatti, una diretta espressione de amministrazione, che utilizza lo strumento societario per l’autoproduzione di beni e servizi e sono equiparabili alle articolazioni organizzative interne dell’ente.

Da tale principio consegue che il pregiudizio derivante dalla condotta degli agenti, pur incidendo sul patrimonio della società, che formalmente è separato da quello dell’ente titolare della partecipazione costituisce un danno per l’erario stante l’intrinseco rapporto tra la società ed il socio pubblico, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti in ordine all’azione risarcitoria, in quanto il patrimonio della prima, seppure separato, è comunque riconducibile all’ente pubblico partecipante.

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