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Pagamenti ritardati per necessità di verifiche propedeutiche: non scatta la responsabilità erariale

Non può riconoscersi un comportamento doloso o gravemente colposo in capo alla funzionaria comunale che, prima di procedere al pagamento del servizio di refezione scolastica, procede ad una serie di verifiche propedeutiche, richiedendo all’affidatario il resoconto delle attività espletate e i report mensili degli elenchi dei fruitori dei servizi e attendendo il riscontro: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, nella sent. n. 605/2023, depositata lo scorso 26 settembre.

Nel caso specifico, la procura imputava al funzionario il pagamento degli interessi moratori riconosciuti dal tribunale all’affidatario; secondo la Corte, tuttavia, la condotta della funzionaria appariva improntata ai principi del corretto agire amministrativo, in quanto finalizzata all’avvio dei necessari controlli sull’operato della società affidataria, onde procedere alla verifica dei presupposti per disporre una corretta liquidazione dei corrispettivi.

Il protrarsi di tale verifiche, dovuto alla difficoltà di acquisire gli elementi di riscontro dalla società affidataria, non può essere oggetto di biasimo, in quanto la condotta della stessa appare essere sempre stata sorretta dal predetto fine.

Ponendosi da un angolo visuale ex ante, diversamente opinando, si finirebbe per concludere che la convenuta non avrebbe dovuto completare le verifiche sulla regolarità della prestazione, per evitare di differire (legittimamente) la liquidazione, in un momento nel quale non vi era contezza dell’ammontare delle contestazioni eccepibili alla società affidataria del servizio, con il rischio di determinare un danno erariale scaturente dal pagamento di importi superiori a quelli relativi ai servizi effettivamente prestati.