Nel caso di un appalto integrato di lavori “a corpo”, le eventuali carenze del computo metrico delle migliorie proposte presentato dall’operatore economico partecipante alla gara non possono giustificare la sua esclusione dalla procedura: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 26 settembre 2023, n. 2099.
Secondo i giudici, la disciplina normativa degli appalti “a corpo” è assolutamente chiara nello stabilire che l’unico dato giuridicamente rilevante ai fini della determinazione dell’offerta economica è il ribasso complessivo formulato sull’importo a base d’asta, mentre il computo metrico assume valore meramente confermativo della corretta formulazione dell’offerta, per cui in caso di contrasto certamente soccombe rispetto a quanto emerge dall’applicazione del ribasso unitario.
L’eventuale difformità tra l’offerta a corpo e il contenuto di un documento tecnico (quale il computo metrico) non può comportare l’esclusione della concorrente dalla gara, perché ciò sarebbe del tutto illogico e, soprattutto, in contrasto con la normativa primaria di riferimento e con lo stesso principio di massima partecipazione alle gare (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, sent. 5 maggio 2023, n. 327).
Il principio è stato più volte ribadito anche dal Consiglio di Stato, che ha affermato che «il computo metrico estimativo consiste nell’indicazione dei lavori e delle misure e quantità di materiali e opere per ciascuna categoria necessaria per realizzare il progetto e la sua utilità, oltre che in funzione della misurazione dei fattori occorrenti rispetto al prezzo, è correlata alla definizione dell’oggetto dei lavori da eseguire, sicché esso costituisce, ad un tempo, supporto tecnico del progetto e strumento per la valutazione della convenienza economica dell’offerta; alla luce delle finalità del computo metrico estimativo la mancata indicazione delle migliorie proposte nel computo metrico non estimativo previsto dal disciplinare non dà luogo ad effettiva indeterminatezza dell’offerta in quanto tale computo ha valore di mera traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che resta fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto che si andrà a stipulare; allo stesso modo, non rileva la mancata valorizzazione delle migliorie in termini economici, stante la loro estraneità rispetto al contenuto dell’offerta economica», sicché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 24 novembre 2021 n. 7866; sent. 6 maggio 2019, n. 2909; sent. 26 ottobre 2018 n. 6119).