Violazione obblighi informativi: scatta la responsabilità erariale a carico del funzionario comunale

Risponde di danno erariale il responsabile dell’ufficio ecologia ed urbanistica che, nel dare avvio alla procedura per l’alienazione di un terreno precedentemente adibito, per lungo tempo, ad isola ecologica, non procede ad una accurata indagine ambientale circa le condizioni di tale terreno, non fornendo ai potenziali acquirenti informazioni basilari in merito all’eventuale acquisto: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, nella sent. n. 151/2023, depositata lo scorso 26 settembre.

Nel caso specifico, la società acquirente del terreno, ignara delle reali condizioni dell’area adibita ad isola ecologica ed alienata dal Comune, dopo l’acquisto del terreno e resasi finalmente conto del relativo elevato grado di inquinamento dell’area, aveva ottenuto il risarcimento del danno a carico dell’ente locale e la procura contabile, dopo il conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio, aveva ritenuto sussistere la responsabilità della dirigente dell’ufficio ecologia ed urbanistica, la quale non aveva effettuato una adeguata istruttoria sul grado di inquinamento dell’area prima di dare avvio alla procedura di alienazione, limitandosi a verificare solo il primo metro di profondità.

Secondo la Corte, considerato l’uso precedente dell’area, sarebbe stato necessario procedere ad indagini ben più accurate ed approfondite, in ossequio all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l’amministrazione è tenuta non soltanto a rispettare le regole dettate nell’interesse pubblico (la cui violazione implica l’annullamento o la revoca dell’attività autoritativa), ma anche le norme di correttezza di cui all’art.1337 c.c. prescritte dal diritto comune” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2005, n. 6).

Risponde, pertanto, a principi di elementare diligenza il dover assolvere a tutti gli adempimenti propedeutici per poter procedere all’indizione di procedure ad evidenza pubblica nel pieno rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

Nel caso di specie tale esigenza non ha trovato adeguato soddisfacimento; secondo i giudici, l’alienazione del terreno rappresentava un obiettivo la cui soddisfazione “avrebbe dovuto necessariamente passare dalla corretta e meticolosa esecuzione di tutti i necessari passaggi giuridici e fattuali volti a non aggravare gli interessi dei potenziali acquirenti”.

A questo riguardo, la qualificazione come grave della colpa imputata alla dirigente comunale si fonda, come detto, sul fatto che la destinazione pluridecennale del terreno a piattaforma ecologica […] avrebbe dovuto allertare sulla assai prevedibile pericolosità del sito e sulla necessità quindi di condurvi indagine più approfondite di quelle in concreto svolte”.

In definitiva, ciò che si rimprovera alla dirigente “non è il semplice fatto di non aver previsto la necessità di svolgere indagini approfondite sul sito, ma il fatto che tale previsione si imponesse con particolare evidenza alla luce delle circostanze di fatto sopra esposte”; da quanto detto, quindi, discende la responsabilità della dirigente per il danno cagionato all’erario comunale.

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