Le attività di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale di soggiorno hanno natura di servizio pubblico, così come l’obbligazione del gestore di riversare all’Ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, e ciò in ragione della tutela del preminente interesse della P.A. creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate di sua pertinenza: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Marche, nella sent. n. 64/2023, depositata lo scorso 25 settembre.
Ne consegue che il soggetto incaricato della riscossione dell’imposta si inserisce nell’iter procedimentale dell’Ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica del medesimo, assumendo la qualifica di agente contabile, che, per effetto del maneggio di denaro a destinazione pubblica da riversare all’Ente, è tenuto alla resa del conto giudiziale (v. anche i principii enunziati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 114/1975 e 292/2001).
In sostanza, è proprio la relazione funzionale intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune (la quale si instaura per effetto della materiale disponibilità, da parte del primo, delle somme di denaro di pertinenza dell’Amministrazione, in quanto riscosse a seguito dell’adempimento dell’obbligazione tributaria da parte dell’ospite della struttura, soggetto passivo) ad assumere essenziale rilevanza ai fini della qualificazione come agente contabile dell’albergatore, con conseguente responsabilità contabile a suo carico nei casi di non corretta gestione o di omesso riversamento di quanto dovuto (v. SS.RR. della Corte dei conti, sent. n. 22/2016/Q.M.).
Non viene, dunque, ad assumere significativa rilevanza, al fine di escludere la giurisdizione contabile, la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta , che è stata attribuita dalla recente normativa al gestore della struttura ricettiva, considerato che permane tra il medesimo e l’Ente un rapporto idoneo a configurare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, essendo ravvisabili le caratteristiche tipiche dell’agente contabile delineate dall’art. 178 del R.D. n. 827/1924.
Va, infine, sottolineato che deve ritenersi irrilevante l’assoggettamento dell’albergatore, per effetto delle norme sopravvenute, alla giurisdizione tributaria, in qualità di responsabile d’imposta, ben potendo il medesimo soggetto essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione della Corte dei conti, quale agente contabile. Infatti, le qualifiche di responsabile del pagamento dell’imposta e di agente contabile comportano l’esercizio di funzioni tra loro ben distinte: la prima impone al gestore di rispondere, quale coobbligato solidale dipendente, in caso d inadempimento del soggetto passivo del tributo (ospite della struttura ricettiva); la seconda impone, invece, a chi ha incassato somme di spettanza della P.A. di riversare ad essa quanto riscosso e di curare gli altri adempimenti di natura contabile previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti, con conseguente insorgenza di autonomo titolo di responsabilità contabile in caso di omesso riversamento, rientrante indubbiamente nella sfera della giurisdizione della Corte dei conti.