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Accollo di un debito da parte dell’ente locale: il warning della Corte dei conti

Come è noto, l’accollo (art. 1273 c.c.) è il contratto con il quale l’accollante assume il debito dell’accollato, a sua volta debitore di un terzo. L’adesione del creditore accollatario non è necessaria ai fini del perfezionamento del contratto, ma rende irrevocabile la stipulazione a suo favore, secondo lo schema del contratto a favore di terzo. Si definisce liberatorio l’accollo nel quale il debitore originario è liberato dal proprio debito: tale effetto richiede la dichiarazione espressa del creditore accollatario.

Secondo la Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Piemonte, delib. n. 76/2023/PAR, depositata lo scorso 22 settembre, in termini assolutamente generali, l’accollo di un debito finanziario da parte di un ente locale deve ritenersi senz’altro ammissibile, rappresentando l’accollo nient’altro che una modalità – rectius: uno strumento contrattuale – di ricorso all’indebitamento, in quanto tale sottoposto alle condizioni e ai limiti previsti per quest’ultimo.

Nel caso empiricamente più frequente, quello di accollo di un mutuo bancario, l’ente assume verso il finanziatore obbligazioni non distinguibili da quelle che sorgono dalla stipulazione di un nuovo contratto di finanziamento: l’operazione è pertanto riconducibile all’ipotesi di accensione di mutui passivi di cui all’art. 199, comma 1, lettera f), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).

Inoltre, la possibilità di accollo è implicitamente prevista dai principi contabili applicati, che dettano modalità di contabilizzazione per il “caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività̀ finanziaria già̀ in essere” (par. 5.5 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

Nella specifica ipotesi in cui l’accollo riguardi un finanziamento garantito dall’ente locale con fideiussione, va considerato che la posizione di quest’ultimo muta in modo sostanziale e peggiorativo a seguito dell’accollo: infatti, a differenza del fideiussore, l’accollante non ha diritto di regresso nei confronti del debitore principale (tranne che nelle ipotesi di accollo interno), né può invocare l’eventuale beneficio di preventiva escussione.

Proprio per tali ragioni, l’accollo del debito deve essere motivato da ragioni di interesse pubblico (ex multis, sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 15/2016/PAR; n. 385/2013/PAR; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 30/2015/PAR) ulteriori e più specifiche rispetto a quelle che riguardano ogni modalità di ricorso all’indebitamento e, in particolare, la stipula di mutui passivi; l’operazione deve, infatti, rispondere a criteri di razionalità economica che la giustifichino in relazione agli effetti concreti che essa produce.